| STATUTO |
L'Associazione 'Fondazione Renato Dulbecco’è costituita ai sensi degli art. 36 e seg. dei Codice Civile.
L'Associazione non persegue scopi di lucro nè partitici, è indipendente da qualsiasi altra organizzazione.
L'Associazione ha durata illimitata.
L'Associazione ha per scopo di favorire e promuovere al rientro nel nostro Paese di studiosi italiani emigrati all'estero, mediante l'erogazione di borse di studio ed aiuti finanziari per la loro attività di ricerca in Italia, di promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia, attraverso la concessione di contributi o contratti di ricerca a studiosi meritevoli e istituzioni scientifiche qualificate, di diffondere la cultura scientifica e tecnica nei vari rami della scienza attraverso manifestazioni, pubblicazione di libri e riviste, interventi nella stampa ed in televisione di sviluppare qualificate iniziative atte ad onorare la figura del Presidente Onorario di compiere studi e ricerche anche su finanziamenti di privati, enti o terzi soggetti.
Presidente Onorario, a vita, dell'Associazione è il prof. Renato Dulbecco, a seguito della designazione effettuata "una tantum" nell'Atto Costitutivo. La qualifica di Presidente Onorario esclude ogni responsabilità a seguito delle attività dell'Associazione.
I Soci possono appartenere alle categorie di Fondatori, Onorari ed Ordinari.
I Soci Fondatori sono il prof. Luigi Rossi-Bernardi nato a Piacenza il 27.4.1932 e residente a Milano, Via F. Poggi, 14; il prof Paolo Cerretelli nato a Milano il 21.10.1932 e residente a Milano, Via E. De Marchi, 8, il prof Giulio Testolin nato a Padova il 13.1.1936 e residente a Stradella, Via Quaroni, 1. A loro compete il diritto di sciogliere eventualmente l'Associazione, la promozione del suo riconoscimento giuridico, l'approvazione di eventuali modifiche del presente Statuto e l'approvazione dei programmi annuali di attività.
I Soci Onorari sono designati dal Consiglio Direttivo fra persone od enti che si siano particolarmente distinti nel contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
I Soci Ordinari sono tutte le persone o gli enti che condividono gli scopi dell'Associazione, che intendono partecipare attivamente alla loro realizzazione contribuendo con la loro attività o con mezzi finanziari e che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo per una durata di quattro anni, rinnovabile. La proposta di associazioni deve essere controfirmata da almeno due Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare l'eventuale rifiuto di ammissione. I Soci Ordinari hanno tutti uguali diritti nei riguardi dell'Associazione.
II fondo dell'Associazione è costituito dai contributi erogati dai Soci e da terzi per il perseguimento degli scopi sociali; esso può venire integrato da donazioni, liberalità sotto qualsiasi forma e dagli eventuali proventi derivanti dalle attività dell'Associazione.
Gli Organi dell'Associazione sono:
Gli incarichi dei componenti degli Organi non vengono retribuiti. L'Associazione può tuttavia rimborsare le spese documentate sostenute per il loro adempimento.
L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci Fondatori ed Ordinari; ad essa possono assistere, senza diritto di voto, i Soci Onorari.
L'Assemblea è convocata dal Presidente effettivo almeno una volta all'anno ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del complesso dei Soci Fondatori ed Ordinari. Le convocazioni devono essere fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Presidente Effettivo ha facoltà di indire l'Assemblea mediante referendum per corrispondenza.
L'Assemblea provvede:
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del numero complessivo dei Soci Fondatori e Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti. Nel caso di consultazione mediante referendum per corrispondenza basta l'approvazione da parte della maggioranza dei Soci che abbiano fatto pervenire la risposta entro 15 giorni dall'invio della convocazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri. Esso dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione, rinuncia od impossibilità permanente a partecipare alle riunioni da parte di un Consigliere è in facoltà del Consiglio stesso cooptare un sostituto che rimarrà in carica sino al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è validamente costituito solo in presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente Effettivo.
Al Consiglio Direttivo e affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresa l'erogazione dei mezzi di cui l'Associazione dispone.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio può designare dei segretari, anche fra terze persone, con l'incarico d’esecuzione delle proprie delibere e la gestione ordinaria dell'Associazione, secondo le proprie istruzioni. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Effettivo, può affidare incarichi, anche retribuiti, a terze persone particolarmente competenti per lo svolgimento di specifiche attività.
Il Presidente Effettivo viene eletto dal Consiglio Direttivo. A lui spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti e 'a negotia'.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri designati dall'Assemblea su proposta del Presidente Onorario o, in sua assenza o impedimento, del Presidente Effettivo. Il Collegio esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione. Il Collegio redige annualmente per l'Assemblea una relazione delle sue constatazioni e la invia al Presidente Onorario ed al Presidente Effettivo e, per conoscenza a tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I Membri del Collegio restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni, fondazioni od enti aventi scopi analoghi, designati dai Soci Fondatori o, in manca dall'Assemblea, escludendo in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.